mercoledì 3 novembre 2010

Contratto di edizione: che cosa si può negoziare?

Abbiamo scoperto un nuovo blog molto interessante, dedicato agli autori esordienti e non, pieno di consigli sugli aspetti giuridici e sulla tutela della professione: Scrittori in Causa.

Tra le altre cose, su questo blog si parla di come negoziare i contratti di edizione. Spesso, infatti, questo tipo di contratto segue una formula standard piuttosto sfavorevole a noi autori. Non tutti siamo esperti di diritto, perciò può capitare di firmare l'accordo che ci viene proposto senza neppure sapere che abbiamo la possibilità di negoziare molti punti (e come farlo).

Riportiamo quindi integralmente le indicazioni del giornalista e autore
Enrico Cinotti sulle modifiche al contratto che possiamo proporre agli
editori (le abbiamo prese da questo post):

tastiera computer pc tasti
"Il diritto d'autore
Cosa è previsto nei contratti standard. La legge prevede una cessione massima di 20 anni del diritto di autore ma non stabilisce un limite minimo.

Come tutelarsi. L’autore può chiedere di modificare questo punto pattuendo un numero di anni di esclusiva inferiore.


I diritti secondari
Cosa è previsto nei contratti standard. Il contenuto del libro può essere adattato per una sceneggiatura cinematografica, uno spettacolo teatrale o per la versione digitale dell’opera. Nei contratti, in genere, la cessione di questi diritti, detti secondari, viene remunerata all’autore con percentuali molto basse oppure con una “una tantum”.

Come tutelarsi. Nel contratto si può rivendicare una royalty maggiore per i diritti secondari oppure negare completamente la cessione di questi diritti.



Il diritto di opzione
Cosa è previsto nei contratti standard. Una delle trappole più insidiose. Prevede che per un certo numero di anni le opere successive dell’autore dovranno essere valutate dall’editore e che solo nel caso in cui quest’ultimo dichiari formalmente il suo disinteresse, l’autore potrà pubblicare con altri editori.

Come tutelarsi. Nel mondo anglosassone non esistono questi tipi di
clausole che, come giurisprudenza vuole, essendo potenzialmente “abusive”,
possono essere rigettate dall’autore. Oppure l’autore può chiedere che questa opzione venga remunerata per gli anni in cui rimane legato alla casa editrice.


Royalty
Cosa è previsto nei contratti standard. La royalty è il compenso percentuale che spetta all’autore per ogni copia venduta. In genere gli viene “imposta” una percentuale fissa che, specie per gli esordienti, è molto bassa, anche del 5%.

Come tutelarsi. Si può contrattare il compenso percentuale sapendo che nei contratti più affidabili si ha diritto a un 7% sulle prime 5mila copie, un 8% da 5.001 a 10mila copie e un 10% per le copie successive. Occorre poi verificare se questa percentuale viene applicata al prezzo netto o lordo di copertina. Questo perché l’editore versa anticipatamente il 4% di Iva per ogni copia stampata.


Controllo delle vendite
Cosa è previsto nei contratti standard. Siamo all’arbitrarietà assoluta. Non esiste una certificazione terza tra autore ed editore per stabilire quante copie sono state effettivamente vendute. A differenza dei cd, dvd e, paradossalmente, per gli eBook, per i libri cartacei non c’è alcun obbligo di apporre il bollino Siae. Dunque i resoconti sono sempre “decisi” dall’editore.

Come tutelarsi. Si può chiedere di applicare a ogni copia il bollino Siae (in questo caso il costo può ricadere sull’editore). Tuttavia, come succede spesso, se in libreria viene venduta una copia sprovvista di bollino l’editore non è sanzionabile in quanto la legge italiana non prevede alcun obbligo Siae per i libri. Un altro escamotage - se si riesce a infrangere il muro delle case editrici - è quello di chiedere all’editore di mostrare le fatture (della stampa, delle librerie e del macero) per fare un controllo incrociato."

2 commenti:

  1. Ottima l'idea del controllo incrociato, ma se l'editore fa nero in stampa libreria e macero, comunque frega sia fisco che autore..
    La legge italian dovrebbe obbligare le tipografie a indicare quanta carta ha usato per ogni singolo lavoro permettendo controlli più accurati forse?
    Per il bollino siae, si l'editore non ha multe se manca il bollino, ma se ha preso l'obbligo di metterlo sui libri vuole dire che è uscito dal contratto e potrebbe avere sanzioni legali dall'autore o previste da contratto?

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  2. Naturalmente se l'editore è disonesto non c'è controllo che tenga...

    L'idea di un controllo incrociato di per sé è buona, ma va a distruggere il rapporto di fiducia con l'editore (nel caso in cui questo rapporto esista): non mi fido dite, fammi vedere i libri contabili.

    Per quanto riguarda il bollino Siae, sembra proprio che al momento gli autori siano la parte debole, non tutelata dalla legge: per gli editori la legge non prevede sanzioni, almeno per il momento.

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